L'accesso civico, a differenza del diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, costituisce l'esercizio del diritto di accesso senza obbligo di motivazione ad atti che in forza di disposizioni di legge o di regolamento debbono essere obbligatoriamente pubblicati e costituisce un diritto considerato livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre mantenendo l'equilibrio con la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, la tutela dei dati personali sensibili o giudiziari).
FI.L.S.E. non ha preposto un unico ufficio competente in materia e dunque le richieste di accesso civico semplice vanno rivolte all'ufficio tenutario dei dati. I recapiti degli uffici sono disponibili alla sezione "contatti" alla pagina articolazione degli uffici
Le richieste di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 possono anche essere inoltrate tramite e – mail alla seguente casella di Posta Elettronica:
Le modalità di trasmissione e gestione degli accessi sono contenute nel relativo regolamento - di seguito scaricabile - approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 27 maggio 2024, in sostituzione della relativa sezione previsita nel PTPCT di FI.L.S.E..
Regolamento di gestione degli accessi
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e delle relative LLGG Anac Del.1309/2016, della legge 241/1991 e ss.mm.ii., della Legge Regionale 56/2009 di Regione Liguria e ss.mm.ii., dello Statuto di Regione Liguria, del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Assemblea Legislativa di Regione Liguria e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Regolamento (pdf (839.05 Kb))
Aggiornamento a maggio 2024