Torna alla home

L'accesso civico, a differenza del diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, costituisce l'esercizio del diritto di accesso senza obbligo di motivazione ad atti che in forza di disposizioni di legge o di regolamento debbono essere obbligatoriamente pubblicati e costituisce un diritto considerato livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre mantenendo l'equilibrio con la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, la tutela dei dati personali sensibili o giudiziari).

FI.L.S.E. non ha preposto un unico ufficio competente in materia e dunque le richieste di accesso civico semplice vanno rivolte all'ufficio tenutario dei dati. I recapiti degli uffici sono disponibili alla sezione "contatti" alla pagina articolazione degli uffici